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D. 22/11/2005 n. 9
l). In base a quanto sopra: il Consiglio ritiene che: il progetto, alla luce dell'art. 16, comma 1, della legge n. 109/1994 e s.m., si
articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in prelimina- re, definitivo ed esecutivo, salva la diversa disciplina relativa ad alcune tipologie lavorative in appresso indicata; il RUP può modificare ovvero integrare i contenuti dei singoli livelli progettuali qualora li ritenga insufficienti od eccessivi (art. 16, comma 2, legge n. 109/1994 e s.m.); al RUP è attribuita la facoltà, intesa come discrezionalità tecnica, di ridurre il numero dei livelli di progettazione attraverso l'unificazione di uno o più livelli. Tale facoltà è da intendersi circoscritta a casi di non elevata complessità dell'opera (nell'accezione di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) o di non elevata rilevanza economica. Le relative motivazioni devono essere riportate nel documento preliminare all'avvio della progettazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 15, comma 5, lettera l), e sottoposte ad approvazione da parte della stazione appaltante; nel caso di unificazione di due livelli di progettazione il RUP deve assicurare che il livello di progettazione successivo assorba i contenuti principali ed essenziali del livello precedente, nei limiti indicati dallo stesso RUP; l'unificazione di più livelli di progettazione non può comportare il ridimensionamento dei contenuti del progetto esecutivo che costituisce la base per la materiale esecuzione dei lavori o comunque, più in generale, dei contenuti dell'ultimo livello di progettazione posto a base di gara, tranne che nei casi espressamente indicati dalla normativa; per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, il progetto preliminare può essere sostituito, ai fini dell'inclusione nell'elenco annuale dei lavori, da uno studio di fattibilità (art. 14, comma 6 della legge n. 109/1994 e s.m.); per i lavori di manutenzione, il progetto preliminare è sostituito dalla stima sommaria dei costi, con l'indicazione precisa degli interventi di manutenzione; per i lavori aventi ad oggetto i beni del patrimonio culturale, come individuati dall'art. 1 del decreto legislativo n. 30 del 22 gennaio 2004 (e del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004), l'affidamento è disposto (art. 8) sulla base del progetto definitivo, mentre la redazione del progetto esecutivo, ove sia ritenuta necessaria dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore, dopo l'aggiudicazione. Rimane comunque necessario che il progetto definitivo sia integrato dal capitolato speciale e dallo schema del contratto e che sia redatto il piano di manutenzione.
Roma, 22 novembre 2005 Il Presidente: Rossi Brigante
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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